| ART. 13 D.LGS. N. 472/1997 | MISURA | SE LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE OMISSIONI, ANCHE SE INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE O SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO, AVVIENE |
| Comma 1, lettera a-bis) | 1/9 del minimo | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
| Comma 1, lettera b) | 1/8 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
| Comma 1, lettera b-bis) | 1/7 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
| Comma 1, lettera b-ter) | 1/6 del minimo | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
| Comma 1, lettera b-quater) | 1/5 del minimo | dopo la constatazione della violazione nel processo verbale (ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 4/1929) |
