Con il presente articolo si intende offrire una sintesi della disciplina dell’anatocismo bancario ed evidenziare alcune possibilità di difesa del Cliente nel caso in cui questo calcolo sia stato applicato non rispettando le leggi vigenti tempo per tempo.
Il termine anatocismo
Il termine anatocismo fa riferimento al calcolo degli interessi sugli interessi scaduti: gli interessi scaduti vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi, determinando una crescita della somma inizialmente dovuta (e, in caso di somme oggetto di prestito, una maggiore crescita del debito connesso alla restituzione).
La disciplina generale
Il codice civile (art. 1283) per gli obblighi riguardanti somme di denaro prevede un generale divieto di anatocismo, salvo specifiche eccezioni. Infatti, dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non producono interessi se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di accordo successivo alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Perimetro della disciplina speciale
La disciplina speciale contenuta nel TUB e nelle norme di attuazione riguarda la produzione degli interessi cosiddetti corrispettivi, ossia quelli che rappresentano il compenso dovuto per l’utilizzo di una somma, siano essi debitori (quelli dovuti dal Cliente che ha ricevuto il finanziamento) o creditori (quelli dovuti dalla Banca al Cliente a fronte delle somme depositate). La materia degli interessi di mora rimane disciplinata dalle norme del codice civile.
Gli ultimi sviluppi
Nel 2013 il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 120, comma 2, ribadendo il principio da tempo consolidato della pari periodicità nel conteggio di interessi debitori (detti anche passivi) e creditori (detti anche attivi) in caso di operazioni di credito regolate in conto corrente e introducendo un generale divieto di produzione di interessi ulteriori da parte degli interessi periodicamente capitalizzati. Dopo un lungo iter di approfondimenti volti a superare i problemi interpretativi sollevati dalla nuova formulazione, nell’agosto 2015 la Banca d’Italia aveva sottoposto a consultazione la proposta che intendeva formulare al CICR per dare attuazione alla norma di legge. Nella proposta di delibera la Banca d’Italia prefigurava alcune soluzioni tecniche per i finanziamenti concessi nella forma dell’apertura di credito e dello sconfinamento in un’ottica di adeguata tutela del generale interesse dei clienti. Nell’aprile 2016 il legislatore è nuovamente intervenuto sul testo dell’art. 120 riprendendo quelle soluzioni e “spostandole” quindi al livello della normativa cosiddetta primaria.
Questo è quanto viene riassunto da Banca d’Italia in una sua comunicazione del febbraio 2017.
Alcune criticità che si possono riscontrare nell’esame dell’andamento di un rapporto di conto corrente possono essere le seguenti:
- nei contratti stipulati prima del 30 giugno 2000 non viene rispettata la reciprocità di liquidazione degli interessi; quelli a favore della Banca vengono liquidati e addebitati in conto ogni trimestre mentre quelli a favore del Cliente lo sono annualmente;
- tassi di interesse superiori al tasso legale non pattuiti in forma scritta;
- CMS non validamente pattuita;
- oneri, commissioni e altre spese non validamente pattuite.
Il Cliente che
- ha utilizzato frequentemente affidamenti bancari;
- ha conservato tutta la documentazione analitica degli estratti conto e degli scalari interessi
- ha il rapporto di conto corrente ancora in essere con la Banca, lo ha chiuso da meno di 10 anni oppure lo ha chiuso da più di 10 anni ma ha interrotto il termine di prescrizione con apposito atto interruttivo;
può procedere ad un ricalcolo del saldo di conto corrente, mediante perizia da parte di un consulente tecnico, eliminando gli effetti anatocistici e tutte le competenze e spese non validamente pattuite.
L’esperienza professionale e l’evidenza empirica dei casi esaminati fa emergere una significativa numerosità di posizioni finali a favore del Cliente ed in alcuni casi con differenziali di ricalcolo tali anche da ribaltare posizioni da passive ad attive a favore del Cliente.
A cura di Maura Chiara Cian
