Gli adeguati assetti sono un modello organizzativo composto da servizi (quali tesoreria, budget, cruscotto sulla continuità aziendale, eventuale piano) nonché procedure ed elaborati che consentono di prevenire la crisi di impresa e monitorare la continuità aziendale nel tempo.
E’ compito degli amministratori istituire un adeguato assetto organizzativo, mentre è compito del collegio sindacale (sindaco unico) o del revisore la verifica della sua esistenza ed adeguatezza.
Per esempio, si tratta di predisporre un manuale, approvato dal consiglio di amministrazione, che deve descrivere modalità e controlli da eseguire ai fini in questione: tale documentazione sarà aggiornata in base all’esperienza ed alle specifiche situazioni che si potranno presentare.
Ma, attenzione, gli adempimenti formali non sono sufficienti, poiché vanno considerate anche le proiezioni economiche e finanziarie della gestione.
L’implementazione degli assetti adeguati è un’attività su misura per ogni impresa e che non può essere demandata alla semplice compilazione di report standardizzati.
L’assetto organizzativo per il Codice Civile
L’art. 2423-bis del codice civile (c.c.) prevede che la valutazione delle voci debba essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, mentre il nuovo art. 2086 c.c., modificato dal D. Lgs. 14/2019 (in vigore dal 16 marzo 2019) e dal D. Lgs. 83/2022 (in vigore dal 15 luglio 2022), impone all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti atti al risanamento della crisi e della continuità aziendale.
Business judment rule
Il business judment rule, che letteralmente corrisponde a “regola del giudizio aziendale” è un principio che ha trovato applicazione nel nostro diritto vivente e che implica l’impossibilità di un sindacato giudiziale di responsabilità sulle scelte imprenditoriali degli amministratori in quanto rischiose e non predefinibili ex ante: sottende al fatto che gli amministratori nella loro azione devono agire in modo legittimo, razionale e quindi informato.
Questo principio deve guidare la predisposizione degli adeguati assetti organizzativi aziendali, considerando che gli strumenti di cui saranno dotati devono poter diagnosticare precocemente la crisi, evidenziando l’insorgenza di squilibri tra impieghi e fonti, nonché la sostenibilità del debito contratto nei dodici mesi successivi.
A cura di Maura Chiara Cian
