“con decreto del 26 agosto 2025 il Tribunale di Venezia ha disposto l’ispezione della società […] ritenendo opportuno che l’ispettore si insedi e proceda alle indagini necessarie al fine di accertare le irregolarità denunciate e valutare la correttezza della gestione da parte degli amministratori”
Lo scorso 26 agosto il Tribunale di Venezia in un procedimento ex art. 2409 c.c. (denuncia al Tribunale da parte del socio) ha disposto l’ispezione di una società.
Caratteristiche principali del provvedimento
Con questo rilevante provvedimento il Tribunale veneto ha ritenuto che sussistano i presupposti per disporre di un’ispezione ex. art. 2409 c.c. quando:
- è fondato il sospetto relativo alla commissione di condotte pregiudizievoli della gestione aziendale, mediante elementi concreti che devono assumere una significativa rilevanza;
- le irregolarità contestate devono avere carattere di gravità: si deve trattare di condotte serie, tali da concretizzarsi in inadempimenti gravi ai doveri spettanti all’amministratore in base alla legge o allo statuto; e riguardare la complessa gestione della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale;
- le condotte dell’organo amministrativo sono idonee a recare un pregiudizio alla società ed il pericolo di pregiudizio deve essere attuale e concreto;
- le irregolarità devono essere attuali: non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi.
Funzione del procedimento ex art. 2409 c.c.
Secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dal Tribunale di Venezia, il procedimento ex art. 2409 c.c. incarna una funzione rimediale, volta al ripristino del corretto funzionamento della società, consentendo all’Autorità Giudiziaria di ripristinare la legalità e la regolarità della gestione.
Limite della discrezionalità dell’organo amministrativo: art. 2086 c.c. e codice della crisi d’impresa
La discrezionalità dell’organo amministrativo trova un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all’imprenditore di constatare i segnali rilevatori di uno stato di crisi o precrisi, nonché nell’obbligo di attivarsi per l’adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.
L’amministratore che non predisponga gli assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell’impresa o che ignori i segnali della crisi commette, dunque, una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, che certamente lo espone al rischio di iniziative processuali da parte della società e dei soci legittimati.
